Art. 1.

      1. Al fine di tutelare i salari e gli stipendi dei lavoratori dipendenti dall'aumento dei prezzi e delle tariffe, la presente legge disciplina l'adeguamento automatico e periodico dei salari e degli stipendi.
      2. Ai fini di cui al comma 1, le retribuzioni mensili corrisposte dai datori di lavoro pubblici e privati ai propri lavoratori dipendenti sono incrementati, con cadenza trimestrale, di un ammontare determinato applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposto nel trimestre precedente, la percentuale stabilita con la procedura di cui al comma 3 del presente articolo.
      3. Le retribuzioni di cui al comma 2 sono incrementate, con cadenza trimestrale, dell'importo determinato con la seguente procedura:

          a) l'indice ISTAT relativo all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è fissato convenzionalmente a 100, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del computo di cui alla lettera b);

          b) per ogni variazione pari a un punto percentuale dell'indice ISTAT, come fissato convenzionalmente alla lettera a), è corrisposto un incremento di retribuzione nella misura dell'80 per cento della suddetta variazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni;

          c) ai fini di cui alla lettera b), le frazioni di punto pari o superiori allo 0,50 per cento sono arrotondate all'unità superiore.

 

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      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare con cadenza trimestrale, stabilisce l'ammontare dell'incremento di retribuzione di cui al comma 2 calcolato in base a quanto previsto dal comma 3.
      5. Le pensioni erogate dagli enti previdenziali pubblici e privati, nonché le indennità di disoccupazione, di cassa integrazione guadagni, straordinaria e ordinaria, e di mobilità sono integrate con la medesima periodicità e nella stessa misura stabilite ai sensi dei commi 2 e 3.
      6. Alla quantificazione e alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede annualmente in sede di legge finanziaria.